Si forniscono, di seguito, un elenco delle principali novità introdotte dal D.L. 18/2020 del 17.03.2020 (G.U. 17.3.2020 n. 70)
Articolo 26 Sorveglianza sanitaria attiva | Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. |
Articolo 27/28 Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. | Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23.02.2020, ed ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità, è una tantum, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Medesimo contributo di cui all’art. 27 è previsto anche per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti/artigiani. |
Articolo 34 Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale | Sospensione dal 23.02.2020 all’1.6.2020 del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail. |
Articolo 37 Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici | Proroga al 10.06.2020, senza sanzioni ed interessi, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.02.2020 – 31.05.2020. |
Articolo 42 Sospen sione termini Inail | A decorrere dal 23.02.2020 e sino all’1.06.2020 sospensione del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail. |
Articolo 49 Fondo centrale di garanzia PMI | Previsti, a decorrere dal 17.03.2020 e per 9 mesi i seguenti interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI. La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell’80% dell’ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. |
Articolo 54 Estensione c.d. Fondo Gasparrini | Possibilità dal 17.03.2020 e per i successivi 9 mesi per lavoratori autonomi e liberi professionisti di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale a condizione che, mediante autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestino che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi sia stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus. Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee. |
Articolo 56 Sostegno finanziario alle PMI | Viene previsto, per le PMI, aventi sede in Italia e danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e con attestazione mediante autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività, la sospensione fino al 30.09.2020 dei prestiti bancari. Relativamente alle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti 29.02.2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. Lo Studio consiglia di prendere contatti con l’istituto bancario al fine di valutare l’eventuale accesso alla predetta agevolazione. |
Articolo 60 Slittamento versamenti del 16.03.2020 al 20.03.2020 | Rinvio generalizzato al 20/03/2020 di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) previsti per il 16/03/2020; tale proroga è applicabile a tutti i soggetti indipendentemente dalla dimensione. |
Articolo 61 Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato | Rinvio del versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi relative a lavoro dipendente e assimilato in scadenza fino al 30/04/2020 limitatamente alle imprese che operano in cui settori maggiormente dai provvedimenti legati al COVID-19 (es. teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.). Il versamento potrà essere eseguito entro il 31/05/2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (ed in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi). Per quanto attiene all’IVA il rinvio riguarda solo quella in scadenza il 16/03/2020. La norma, richiamando l’articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi. Solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31/05/2020 ed il versamento è differito al 30/06/2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili) |
Articolo 62 Sospensione adempimenti fiscali e versamenti fiscali e contributi | Primo comma Sospensione di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 ed il 31.05.2020 che andranno eseguiti entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni Secondo comma Differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo 8.3.2020 e 31.05.2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019). Il versamento andrà eseguito entro il 31.05.2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi e sanzioni. Analoga sospensione è prevista per tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) ed ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Settimo comma Prevista la possibilità, per imprese e professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019) e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, di chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. Va manifestata apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31.05.2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi). |
Articolo 63 Premio ai lavoratori dipendenti | Previsto un premio di 100 euro, solo per marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito da erogare ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che hanno continuato a lavorare presso la sede aziendale; va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese. |
Articolo 64 Credito d’imposta sanificazione | Previsto, per il periodo d’imposta 2020, per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 50% per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; tetto massimo 20.000 euro. Le modalità saranno disciplinate da apposito decreto MISE di concerto con il MEF da adottare entro 30 giorni dal 17/03/2020. |
Articolo 65 Credito d’imposta per botteghe e negozi | Previsto, per il periodo d’imposta 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Escluse tutte le attività che non hanno interrotto la propria attività durante l’emergenza. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24. |
Articolo 66 Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura | Prevista detrazione per erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19: per persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. |
Articolo 67 Sospensione attività accertative | Dall’8/3/2020 al 31/05/2020 sospensione delle seguenti attività: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;termini di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dall’1.6.2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo PEC. Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 vengono prorogati di due anni (quindi entro il 2022) |
Rotta mazione e “saldo e stralcio” | La rata della rottamazione prevista per il 28.02.2020 e quella del “saldo e stralcio” del 31.03.2020 sono differite al 31.05.2020. |
Articolo 68 Sospensione riscossione | Sospensione, per entrate tributarie e non tributarie, dei versamenti in scadenza dall’8/3/2020 al 31/05/2020 e relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. La norma specifica che eventuali versamenti eseguiti non potranno essere rimborsati e che tali versamenti avranno luogo in unica soluzione entro giugno 2020. Ad oggi la sospensione non riguarda gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione e controllo automatizzato. |
Articolo 83 Sospensione procedimenti civili, penali e tributari | Sospensione, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari cosi come per i termini relativi al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Parimenti sospesi, e per la stessa durata, sono anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini. |
Articolo 95 Sospensione canoni settore sportivo | Sospensione, fino al 31.05.2020, dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. |
Articolo 98, comma Bonus pubblicità | Limitatamente al 2020 il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Sempre per il 2020 la comunicazione telematica va presentata entro settembre 2020; eventuali comunicazioni presentate entro marzo 2020 restano comunque valide. |
Articolo 106 Deroghe per l’approvazione dei bilanci | Possibilità di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio quindi il bilancio 2019 potrà essere approvato entro il 28.06.2020. Possibilità di prevedere, nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. |
Articolo 113 Rinvio scadenze adempimenti rifiuti | Vengono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. |