Tax credit per negozi e botteghe

Come noto l’art. 65, D.L. 18/2020, nell’ottica di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto un credito d’imposta del 60% relativamente al canone di locazione di marzo 2020 sostenuto per immobili accatastati nella categoria C/1.

Il credito limita l’applicabilità solamente a coloro che esercitano un’attività d’impresa escludendo, quindi, i lavoratori autonomi.

Le attività interessate sono tutte quelle che non rientrano nell’allegato 1 e 2 del DPCM dell’11.03.2020 fra cui, come noto, sono comprese farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. In sostanza il credito d’imposta in commento spetta a tutte quelle imprese, esercenti un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico, interessate dalla sospensione per effetto del DPCM sopra citato a decorrere dal 12.03.2020 (salvo possibili proroghe). Il MEF, recentemente, ha chiarito inoltre che sono esclusi dal bonus “i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali“.

Come detto il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 indicando “6914” come codice tributo e “2020” come anno di riferimento. Il DL, infine, non chiarisce se ai fini dell’ottenimento del beneficio sia necessario che il conduttore abbia pagato l’affitto di marzo ma si ritiene, da un punto di vista logico, che il pagamento del canone sia requisito necessario in quanto, se così non fosse, il conduttore otterrebbe un duplice vantaggio derivante, appunto, dal non aver pagato l’affitto e dall’aver utilizzato il credito d’imposta.

Per completezza espositiva appare utile ricordare che in presenza di canoni di locazione non percepiti, relativamente ad immobili diversi da quelli per uso abitativo, vi è l’obbligo da parte del locatore di indicarli in dichiarazione e, conseguentemente, di tassarli; sul punto si segnala la sentenza n. 348/2019 della Corte di Cassazione la quale ha confermato che i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono reddito tassabile fintanto che non intervenga la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.

Attività indicate nell’allegato 1 del Dpcm 11.03.2020

Commercio al dettaglio

Attività indicate nell’allegato 2 del Dpcm 11.03.2020

Servizi per la persona