Bonus 600€ ai nastri di partenza

Come noto gli artt. 27 e 28 del D.L. 18/2020 prevedono, a favore dei professionisti titolari di una partita IVA al 23.02.2020 ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestione INPS artigiani, commercianti o gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020.

L’INPS, con il messaggio n. 1288 del 20.03.2020, ha previsto che nell’ambito dei professionisti vi rientrano sia i liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata) sia i collaboratori coordinati e continuativi titolari di un rapporto attivo al 23.02.2020 ed anch’essi iscritti alla medesima gestione di cui sopra.

Al contempo l’INPS ha ulteriormente previsto, relativamente alle categorie di cui all’art. 28, che vi rientrano gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dall’1.1.2019 al 17.03.2020. Discorso a parte va fatto, invece, per i lavoratori agricoli e per i lavori dello spettacolo: per i primi viene richiesto che gli stessi debbano far valere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e che non siano titolari di pensione mentre per i secondi che abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 al medesimo Fondo, che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro e che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020.

Dubbio per soci di società e collaboratori familiari

Che il lavoratore autonomo o imprenditore sia destinatario del bonus è cosa nota mentre lo stesso non può dirsi con riferimento ai soci di società di persone o di capitali i quali potrebbero essere iscritti alla gestione artigiani o commercianti. Da un punto di vista logico anche loro dovrebbero essere ricompresi poiché, in caso negativo, si creerebbe un ingiustificato discrimine tra lavoratore autonomo e socio data la loro analoga posizione previdenziale. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’INPS.

Analogo dubbio potrebbe porsi anche con riferimento al collaboratore familiare in quanto, da un’intepretazione restrittiva della norma, gli stessi non si configurerebbero come lavoratori autonomi; d’altro canto, però, anche gli stessi sono iscritti alla gestione artigiani/commercianti e quindi potenzialmente destinatari. Anche qui sarebbe preferibile un chiarimento da parte dell’INPS.

Apertura anche per agenti e rappresentanti

Per gli agenti e rappresentanti, che in un primo momento erano stati esclusi dal bonus in commento in quanto iscritti anche alla gestione ENASARCO, vi è stato un recente dietro front da parte del MEF; in particolare, in risposta ad una FAQ con la quale si chiedeva se a tali soggetti spettasse il bonus, viene ribadito che gli stessi rientrano nell’art. 28 DL 18/2020 e come tali potenziali destinatari della predetta agevolazione.

Bonus anche per professionisti “non INPS”

Con un decreto a firma congiunta del Ministro dell’Economia e del Lavoro del 28.03.2020, il bonus è stato esteso, seppur con alcune limitazioni, anche ai professionisti con cassa di previdenza autonoma.

In particolare accedono al bonus, con le identiche modalità viste sopra, i professionisti, in regola con i versamenti contributivi, che nel 2018 abbiano conseguito un reddito (comprensivo di affitti per locazioni brevi e/o cedolare secca), non superiore a 35.000 euro e che per effetto dei provvedimenti restrittivi abbiano patito la limitazione della propria attività; spetta, inoltre, ai professionisti che nel 2018 abbiano conseguito un reddito (sempre comprensivo di affitti per locazioni brevi e/o cedolare secca) compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che al contempo abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività per effetto dell’epidemia COVID-19.

L’art. 2 del citato decreto stabilisce che per “cessazione” s’intende la chiusura della partita IVA intervenuta tra il 23.02.2020 e 31.03.2020 mentre per riduzione o sospensione si intende una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 avendo riguardo al principio di cassa.

La domanda, predisposta sotto forma di autodichiarazione, va presentata alla propria cassa dall’1.4.2020 al 30.04.2020 unitamente ad un documento d’identità in corso di validità ed all’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali ricevere il bonus. La cassa, verificati i requisiti, provvederà a liquidare il bonus tenendo conto dell’ordine di arrivo e di accoglimento dell’istanza.Si segnala, in ultimo, che il bonus in commento non è compatibile con il cd. reddito di cittadinanza né con le altre indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020.