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Bonus 600€ ai nastri di partenza

Come noto gli artt. 27 e 28 del D.L. 18/2020 prevedono, a favore dei professionisti titolari di una partita IVA al 23.02.2020 ed ai lavoratori autonomi iscritti alle gestione INPS artigiani, commercianti o gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020.

L’INPS, con il messaggio n. 1288 del 20.03.2020, ha previsto che nell’ambito dei professionisti vi rientrano sia i liberi professionisti (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata) sia i collaboratori coordinati e continuativi titolari di un rapporto attivo al 23.02.2020 ed anch’essi iscritti alla medesima gestione di cui sopra.

Al contempo l’INPS ha ulteriormente previsto, relativamente alle categorie di cui all’art. 28, che vi rientrano gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dall’1.1.2019 al 17.03.2020. Discorso a parte va fatto, invece, per i lavoratori agricoli e per i lavori dello spettacolo: per i primi viene richiesto che gli stessi debbano far valere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e che non siano titolari di pensione mentre per i secondi che abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 al medesimo Fondo, che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro e che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020.

Dubbio per soci di società e collaboratori familiari

Che il lavoratore autonomo o imprenditore sia destinatario del bonus è cosa nota mentre lo stesso non può dirsi con riferimento ai soci di società di persone o di capitali i quali potrebbero essere iscritti alla gestione artigiani o commercianti. Da un punto di vista logico anche loro dovrebbero essere ricompresi poiché, in caso negativo, si creerebbe un ingiustificato discrimine tra lavoratore autonomo e socio data la loro analoga posizione previdenziale. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’INPS.

Analogo dubbio potrebbe porsi anche con riferimento al collaboratore familiare in quanto, da un’intepretazione restrittiva della norma, gli stessi non si configurerebbero come lavoratori autonomi; d’altro canto, però, anche gli stessi sono iscritti alla gestione artigiani/commercianti e quindi potenzialmente destinatari. Anche qui sarebbe preferibile un chiarimento da parte dell’INPS.

Apertura anche per agenti e rappresentanti

Per gli agenti e rappresentanti, che in un primo momento erano stati esclusi dal bonus in commento in quanto iscritti anche alla gestione ENASARCO, vi è stato un recente dietro front da parte del MEF; in particolare, in risposta ad una FAQ con la quale si chiedeva se a tali soggetti spettasse il bonus, viene ribadito che gli stessi rientrano nell’art. 28 DL 18/2020 e come tali potenziali destinatari della predetta agevolazione.

Bonus anche per professionisti “non INPS”

Con un decreto a firma congiunta del Ministro dell’Economia e del Lavoro del 28.03.2020, il bonus è stato esteso, seppur con alcune limitazioni, anche ai professionisti con cassa di previdenza autonoma.

In particolare accedono al bonus, con le identiche modalità viste sopra, i professionisti, in regola con i versamenti contributivi, che nel 2018 abbiano conseguito un reddito (comprensivo di affitti per locazioni brevi e/o cedolare secca), non superiore a 35.000 euro e che per effetto dei provvedimenti restrittivi abbiano patito la limitazione della propria attività; spetta, inoltre, ai professionisti che nel 2018 abbiano conseguito un reddito (sempre comprensivo di affitti per locazioni brevi e/o cedolare secca) compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che al contempo abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività per effetto dell’epidemia COVID-19.

L’art. 2 del citato decreto stabilisce che per “cessazione” s’intende la chiusura della partita IVA intervenuta tra il 23.02.2020 e 31.03.2020 mentre per riduzione o sospensione si intende una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 avendo riguardo al principio di cassa.

La domanda, predisposta sotto forma di autodichiarazione, va presentata alla propria cassa dall’1.4.2020 al 30.04.2020 unitamente ad un documento d’identità in corso di validità ed all’indicazione delle coordinate bancarie sulle quali ricevere il bonus. La cassa, verificati i requisiti, provvederà a liquidare il bonus tenendo conto dell’ordine di arrivo e di accoglimento dell’istanza.Si segnala, in ultimo, che il bonus in commento non è compatibile con il cd. reddito di cittadinanza né con le altre indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl 18/2020.

Tax credit per negozi e botteghe

Come noto l’art. 65, D.L. 18/2020, nell’ottica di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto un credito d’imposta del 60% relativamente al canone di locazione di marzo 2020 sostenuto per immobili accatastati nella categoria C/1.

Il credito limita l’applicabilità solamente a coloro che esercitano un’attività d’impresa escludendo, quindi, i lavoratori autonomi.

Le attività interessate sono tutte quelle che non rientrano nell’allegato 1 e 2 del DPCM dell’11.03.2020 fra cui, come noto, sono comprese farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari e di prima necessità. In sostanza il credito d’imposta in commento spetta a tutte quelle imprese, esercenti un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico, interessate dalla sospensione per effetto del DPCM sopra citato a decorrere dal 12.03.2020 (salvo possibili proroghe). Il MEF, recentemente, ha chiarito inoltre che sono esclusi dal bonus “i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali“.

Come detto il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 indicando “6914” come codice tributo e “2020” come anno di riferimento. Il DL, infine, non chiarisce se ai fini dell’ottenimento del beneficio sia necessario che il conduttore abbia pagato l’affitto di marzo ma si ritiene, da un punto di vista logico, che il pagamento del canone sia requisito necessario in quanto, se così non fosse, il conduttore otterrebbe un duplice vantaggio derivante, appunto, dal non aver pagato l’affitto e dall’aver utilizzato il credito d’imposta.

Per completezza espositiva appare utile ricordare che in presenza di canoni di locazione non percepiti, relativamente ad immobili diversi da quelli per uso abitativo, vi è l’obbligo da parte del locatore di indicarli in dichiarazione e, conseguentemente, di tassarli; sul punto si segnala la sentenza n. 348/2019 della Corte di Cassazione la quale ha confermato che i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono reddito tassabile fintanto che non intervenga la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.

Attività indicate nell’allegato 1 del Dpcm 11.03.2020

Commercio al dettaglio

Attività indicate nell’allegato 2 del Dpcm 11.03.2020

Servizi per la persona

Novita D.L. “Cura Italia”

Si forniscono, di seguito, un elenco delle principali novità introdotte dal D.L. 18/2020 del 17.03.2020 (G.U. 17.3.2020 n. 70)

Articolo 26 Sorveglianza sanitaria attiva   Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.
Articolo 27/28
Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23.02.2020, ed ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità, è una tantum, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Medesimo contributo di cui all’art. 27 è previsto anche per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni commercianti/artigiani.
Articolo 34
Proroga termini decadenziali
in materia previdenziale e assistenziale
Sospensione dal 23.02.2020 all’1.6.2020 del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.
Articolo 37
Sospensione versamento
contributi previdenziali e
assistenziali per i collaboratori domestici  
Proroga al 10.06.2020, senza sanzioni ed interessi, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.02.2020 – 31.05.2020.
Articolo 42
Sospen
sione
termini
Inail  
A decorrere dal 23.02.2020 e sino all’1.06.2020 sospensione del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail.
Articolo 49
Fondo centrale di garanzia PMI  
Previsti, a decorrere dal 17.03.2020 e per 9 mesi i seguenti interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI. La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell’80% dell’ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Articolo 54
Estensione c.d. Fondo Gasparrini
Possibilità dal 17.03.2020 e per i successivi 9 mesi per lavoratori autonomi e liberi professionisti di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale a condizione che, mediante autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, attestino che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi sia stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus. Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.
Articolo 56
Sostegno finanziario alle PMI
Viene previsto, per le PMI, aventi sede in Italia e danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e con attestazione mediante autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività, la sospensione fino al 30.09.2020 dei prestiti bancari.
Relativamente alle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti 29.02.2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

Lo Studio consiglia di prendere contatti con l’istituto bancario al fine di valutare l’eventuale accesso alla predetta agevolazione.
Articolo 60
Slittamento versamenti
del 16.03.2020
al 20.03.2020  
Rinvio generalizzato al 20/03/2020 di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) previsti per il 16/03/2020; tale proroga è applicabile a tutti i soggetti indipendentemente dalla dimensione.
Articolo 61
Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato  
Rinvio del versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi relative a lavoro dipendente e assimilato in scadenza fino al 30/04/2020 limitatamente alle imprese che operano in cui settori maggiormente dai provvedimenti legati al COVID-19 (es. teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.). Il versamento potrà essere eseguito entro il 31/05/2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (ed in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi). Per quanto attiene all’IVA il rinvio riguarda solo quella in scadenza il 16/03/2020. La norma, richiamando l’articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi. Solo per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31/05/2020 ed il versamento è differito al 30/06/2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)
Articolo 62
Sospensione adempimenti fiscali e versamenti fiscali e contributi  
Primo comma
Sospensione di tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 ed il 31.05.2020 che andranno eseguiti entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni
Secondo comma
Differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo 8.3.2020 e 31.05.2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019). Il versamento andrà eseguito entro il 31.05.2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi e sanzioni. Analoga sospensione è prevista per tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) ed ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Settimo comma
Prevista la possibilità, per imprese e professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019) e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente, di chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo. Va manifestata apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31.05.2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).
Articolo 63
Premio ai lavoratori dipendenti  
Previsto un premio di 100 euro, solo per marzo 2020 e che non concorre alla formazione del reddito da erogare ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che hanno continuato a lavorare presso la sede aziendale; va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.
Articolo 64
Credito d’imposta sanificazione
Previsto, per il periodo d’imposta 2020, per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 50% per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; tetto massimo 20.000 euro. Le modalità saranno disciplinate da apposito decreto MISE di concerto con il MEF da adottare entro 30 giorni dal 17/03/2020.
Articolo 65
Credito d’imposta per botteghe e negozi  
Previsto, per il periodo d’imposta 2020, agli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Escluse tutte le attività che non hanno interrotto la propria attività durante l’emergenza. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.
Articolo 66
Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura  
Prevista detrazione per erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19: per persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.
Articolo 67
Sospensione attività accertative  
Dall’8/3/2020 al 31/05/2020 sospensione delle seguenti attività: liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;termini di cui all’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dall’1.6.2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo PEC.

Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l’anno 2015 vengono prorogati di due anni (quindi entro il 2022)
Rotta
mazione
e
“saldo e
stralcio”
La rata della rottamazione prevista per il 28.02.2020 e quella del “saldo e stralcio” del 31.03.2020 sono differite al 31.05.2020.
Articolo 68
Sospensione riscossione  
Sospensione, per entrate tributarie e non tributarie, dei versamenti in scadenza dall’8/3/2020 al 31/05/2020 e relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. La norma specifica che eventuali versamenti eseguiti non potranno essere rimborsati e che tali versamenti avranno luogo in unica soluzione entro giugno 2020. Ad oggi la sospensione non riguarda gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione e controllo automatizzato.
Articolo 83
Sospensione procedimenti civili, penali e tributari  
Sospensione, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari cosi come per i termini relativi al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Parimenti sospesi, e per la stessa durata, sono anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini.
Articolo 95
Sospensione canoni settore sportivo  
Sospensione, fino al 31.05.2020, dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Articolo 98, comma
Bonus pubblicità  
Limitatamente al 2020 il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Sempre per il 2020 la comunicazione telematica va presentata entro settembre 2020; eventuali comunicazioni presentate entro marzo 2020 restano comunque valide.
Articolo 106
Deroghe per l’approvazione dei bilanci
Possibilità di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio quindi il bilancio 2019 potrà essere approvato entro il 28.06.2020. Possibilità di prevedere, nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Articolo 113
Rinvio scadenze adempimenti rifiuti  
Vengono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini: presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Emergenza Coronavirus

Lo studio, in occasione dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, continuerà a garantire tutti i proprio servizi limitando gli accessi fisici. A tal fine saremo sempre a Vostra disposizione con e-mail, telefono, Skype e WhatsApp.

Gli accessi fisici, pertanto, dovranno essere preventivamente concordati e saranno effettuati nel rispetto delle regole imposte dall’ultimo DPCM ovvero osservando UN metro di distanza tra i soggetti, non più di UN cliente per volta per ogni stanza di ricevimento e in, caso di personale occupato, senza attendere in sala d’attesa.

In ogni caso invitiamo i gentili Clienti, nell’ottica di garantire la loro e la nostra incolumità di limitare gli accessi in studio se non per motivi improcastinabili e strettamente necessari preferendo, quindi, mezzi alternativi sopra detti.